STATUTO
Art. 1 – Istituzione - Denominazione - Sede
E’ costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice civile, la “Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali”, con sede in Modena, nel Palazzo Europa, in via Emilia Ovest, n. 101.
Art. 2 – Finalità e attività
La Fondazione non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente scopi di solidarietà ed utilità sociale con particolare riferimento alla promozione della cultura della giustizia sociale, alla prevenzione delle forme di emarginazione sociale e al miglioramento degli interventi sociali, in continuità con gli studi, le ricerche e le idee di Ermanno Gorrieri in tale ambito.
La Fondazione si propone, da sola o in collaborazione con altri enti, fondazioni ed istituzioni universitarie, culturali e professionali, private epubbliche, italiane e straniere, di:
1) perpetuare la memoria di Ermanno Gorrieri, approfondendone la figura e il ruolo nelle diverse fasi dello sviluppo civile e sociale della comunità modenese, regionale e nazionale, nonché nella storia del cattolicesimo democratico e nel campo della ricerca sociale;
2) sviluppare e valorizzare le sue idee ed i suoi studi di politica sociale, secondo una metodologia di ricerca intesa a produrre conoscenze e proposte per l’intervento politico-legislativo in campo sociale, in una visione della politica sociale finalizzata all’uguaglianza.
La Fondazione, per conseguire i propri obiettivi, si propone di:
a) raccogliere e ordinare, in modo organico e sistematico, opere, carte e scritti di Ermanno Gorrieri e le testimonianze orali e scritte che lo riguardano;
b) promuovere, sostenere e realizzare ricerche biografiche sui vari momenti e i vari aspetti della sua vita;
c) promuovere, sostenere e realizzare ricerche di particolare interesse sociale sui temi oggetto dei suoi studi e delle sue iniziative politico-legislative in tale ambito;
d) diffondere la cultura della giustizia sociale, anche mediante la pubblicazione degli scritti di Ermanno Gorrieri e delle ricerche e studi promossi o realizzati dalla Fondazione.
In particolare, la Fondazione realizza, di regola con cadenza annuale, la “Lettura Ermanno Gorrieri” sui temi dell’uguaglianzae della giustizia sociale.
Il patrimonio documentario della Fondazione e i risultati delle ricerche da essa promosse o realizzate saranno di uso pubblico.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste, ad eccezione delle attività direttamente connesse al settore della promozione della cultura ed a quelle accessorie, in quanto integrative delle attività istituzionali, secondo le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e in via non prevalente, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite per l’esercizio delle attività direttamente connesse.
Art. 3 – Patrimonio e proventi
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal patrimonio complessivamente versato dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione;
b) dai lasciti, donazioni, oblazioni e erogazioni liberali anche in denaro, dai contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili che ulteriormente le pervenissero, a qualsiasi titolo, con l’espressa e specifica destinazione dell’incremento patrimoniale.
I proventi della Fondazione, da impiegare per il miglior conseguimento delle proprie finalità, per le relative attività e per l’ordinario funzionamento, sono costituiti:
a) dai redditi del patrimonio come sopra composto;
b) dalle erogazioni liberali, dalle provvidenze e sovvenzioni, dai contributi pubblici e privati che le pervengano, in qualunque forma e a qualsiasi titolo;
c) dalle somme a qualunque titolo liberamente versate dagli iscritti nell’ «Albo dei sostenitori della Fondazione Ermanno Gorrieri», di cui all’art. 11;
d) dai proventi delle attività di cui all’art.2.
La Fondazione può stipulare convenzioni con enti, anche se Fondatori, ai fini delle attività di funzionamento e gestione.
Art. 4 – Esercizi di bilancio - Utili e avanzi di gestione
Gli esercizi di bilancio vanno dall’ 1 gennaio al 31 dicembre e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2006.
Alla fine di ogni esercizio viene redatto il rendiconto annuale della gestione. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a soggetti interni alla Fondazione, nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge.
Art. 5 – Fondatori
Sono Fondatori gli enti, le associazioni e le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo a formarne il patrimonio iniziale.
Essi sono: il FAS (Fondo Attività Sociali), la SIAS (Società Iniziative e Attività Sociali), il Centro Culturale “Francesco Luigi Ferrari”, Claudio Gorrieri, Franca Gorrieri, la Società cooperativa “Europa” di Modena, la Società cooperativa “Elabora” di Roma, la Società cooperativa “Il bianco e il rosso” di Roma, le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani sede provinciale di Modena (ACLI Modena) e l’Associazione “Amici di Ermanno Gorrieri” .
Ai fini delle previsioni relative ai fondatori ed in particolare per quanto regolato negli art. 8 e 9, l’assemblea, su proposta ed indicazione del consiglio di Amministrazione che provvederà alle annotazioni e comunicazioni conseguenti, delibera, nel rispetto delle norme di legge, sulle eventuali modifiche e variazioni che potranno riguardare i fondatori stessi.
Art. 6 - Enti patrocinanti
Sono enti patrocinanti gli enti pubblici o privati che contribuiscono finanziariamente alla costituzione della Fondazione o che, nel corso della sua vita, ne sostengono in modo rilevante le attività. Sono altresì enti patrocinanti, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le istituzioni culturali e sociali che concorrono in altra forma alle attività della Fondazione.
Gli enti patrocinanti, annotati di anno in anno in apposito registro, ricevono annualmente dal Consiglio di amministrazione il rendiconto della gestione e la relazione sulle attività.
Art. 7 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) l’Assemblea
b) il Consiglio di amministrazione
c) il Presidente
d) il Comitato scientifico
Art. 8 - L’Assemblea
L’Assemblea della Fondazione è composta al massimo da 21 membri, nominati con le seguenti modalità: nove dalla Fondazione Sias, quattro dall’ “Albo dei sostenitori della Fondazione Ermanno Gorrieri”, due dal Centro culturale “Francesco Luigi Ferrari”, due da Claudio Gorrieri e Franca Gorrieri, uno rispettivamente dalla Società cooperativa “Europa”, dalla Società cooperativa “Elabora”, dalla Società cooperativa “Il bianco e il rosso”, dalle Acli di Modena.
L’Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a) elegge il Presidente e nomina, ove ne ravvisi l’opportunità, il Presidente onorario;
b) nomina il Comitato scientifico, su proposta del Consiglio di amministrazione;
c) nomina il Comitato dei garanti, ove previsto, su proposta del Presidente della Fondazione;
d) stabilisce gli indirizzi delle attività della Fondazione;
e) approva la relazione annuale sulle attività e il rendiconto annuale della gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione, da comunicare ai Fondatori e agli Enti patrocinanti;
f) delibera, a maggioranza assoluta, le modifiche allo Statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata e presieduta dal Presidente. L’assemblea è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti e con la partecipazione maggioritaria alle riunioni, anche per delega scritta.
Delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito libro, un sintetico verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario se nominato o da altra persona designata dell’Assemblea stessa.
I componenti dell’Assemblea durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. I componenti dell’Assemblea nominati in sostituzione di altri durante il quadriennio durano in carica per la restante parte del mandato.
Art. 9 – Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto al massimo da nove membri, oltre al Presidente nominati due dalla Fondazione Sias, e uno ciascuno rispettivamente dal Centro culturale “Francesco Luigi Ferrari”, da Claudio Gorrieri e Franca Gorrieri, dagli iscritti all’ “Albo dei sostenitori della Fondazione Ermanno Gorrieri”, dalla Società cooperativa “Europa”, dalla Società cooperativa “Elabora”, dalla Società cooperativa “Il bianco e il rosso” e dalle ACLI di Modena.
Il Consiglio di amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l’amministrazione e il funzionamento della Fondazione e per l’espletamento delle sue attività.
In particolare:
a) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Segretario della Fondazione e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) formula la proposta dei membri del Comitato scientifico da sottoporre all’Assemblea, previa determinazione del loro numero;
c) nomina un Comitato esecutivo, composto dal Presidente,dal Segretario, se nominato, e da uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, per tutti gli atti della gestione ordinaria delle attività della Fondazione e, in particolare, per la predisposizione e l’esecuzione delle delibere relative al successivo punto i);
d) amministra il patrimonio della Fondazione;
e) delibera i programmi delle attività della Fondazione, nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Assemblea e sulla base delle proposte formulate dal Comitato scientifico;
f) predispone per l’Assemblea, su proposta del Presidente, la relazione annuale sulle attività;
g) redige il rendiconto annuale per l’Assemblea, predisposto dal Segretario se nominato;
h) delibera sui contratti e sulle convenzioni da stipularsi nell’interesse e per le attività della Fondazione, sulle liti attive e passive, sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
i) delibera in ordine al regolamento dei rapporti con il personale dipendente, ivi comprese le assunzioni e i licenziamenti, e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni;
j) predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Assemblea;
k) attribuisce la qualifica di Ente Patrocinante ad istituzioni culturali e sociali che concorrano in varieforme alle attività della Fondazione;
l) si esprime, anche tacitamente o con le modalità che riterrà opportune, sull’ammissione all’Albo dei sostenitori di cui all’art.11.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un consigliere dal medesimo all’uopo delegato. Il Consiglio è altresì convocato quando lo richiedano, per iscritto, almeno tre consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti e con la presenza maggioritaria alle sedute. Delibera con la maggioranza dei presenti; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, un sintetico verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario se nominato o da altro consigliere.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di altri durante il quadriennio durano in carica per la restante parte del mandato. I componenti del Consiglio di amministrazione non possono far parte del Comitato scientifico, ad eccezione del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzante, il Segretario, ove tale incarico sia ricoperto.
Il Presidente,ove lo ritenga opportuno, può invitare, per problemi ed esigenze specifiche, esperti alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente della Fondazione è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea; alla scadenza del mandato dei componenti provvede a richiedere ai Fondatori di procedere alle rispettive nomine e convoca e presiede la nuova assemblea; propone all’Assemblea i componenti del Comitato dei garanti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, che può delegare, per singoli atti, nel rispetto delle norme di legge, al Segretario o, se non nominato, ad altro consigliere; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico; predispone i programmi delle attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di amministrazione e sovrintende alla loro attuazione; propone al Consiglio di amministrazione la relazione annuale delle attività; cura il coordinamento degli organi e delle attività della Fondazione e le relazioni esterne.
Art. 11 – L’Albo dei sostenitori della Fondazione Ermanno Gorrieri
L’Albo dei sostenitori della Fondazione è costituito da quanti, condividendo le finalità della Fondazione, ne richiedano l’ammissione e dichiarino di volerla sostenere. Sull’ammissione all’Albo dei sostenitori si pronuncia il Consiglio di amministrazione.
Gli aderenti all’Albo sostengono la Fondazione mediante versamenti annuali. I versamenti sono volontari e comunque non condizionano l’iscrizione e la permanenza nell’Albo, in quanto il sostegno alla Fondazione può essere dato anche collaborando alle attività della stessa o con altre modalità di partecipazione attiva.
L’assemblea degli aderenti all’Albo è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, con scadenza di norma biennale.
Il Presidente relaziona all’assemblea sulle iniziative realizzate dalla Fondazione e sugli indirizzi delle attività in programma, nonché sulla situazione finanziaria e organizzativa.
L’assemblea può formulare al Consiglio di amministrazione - anche mediante l’approvazione di specifici documenti - proposte e pareri sulle attività, obiettivi, programmi e prospettive della Fondazione.
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Art. 12 - Il Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è composto da almeno cinque membri, nominati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione che ne determina il numero, tra gli esperti e studiosi di chiara fama competenti nelle materie costitutive della Fondazione. I componenti durano in carica quattro anni e sono riconfermabili. I componenti nominati in sostituzione di altri durante il quadriennio durano in carica per la restante parte del quadriennio.
Il Comitato scientifico formula per il Consiglio di amministrazione, nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Assemblea, le proposte sui programmi di studi, ricerche,convegni ed altre iniziative culturali e formative della Fondazione.
Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente o da un suo delegato, anche permanente. Alle riunioni partecipa, a titolo informativo e con funzioni di verbalizzante, il Segretario della Fondazione, se nominato. Possono essere invitati studiosi od esperti per iniziative o programmi di ricerca specifici.
Art. 13 - Il Comitato dei garanti
La Fondazione potrà dotarsi di un Comitato dei garanti composto al massimo da sette membri nominati per un quadriennio dall’ Assemblea, su proposta del Presidente della Fondazione, scelti fra personalità in sintonia con il pensiero sociale e la testimonianza civile e politica di Ermanno Gorrieri. Elegge tra i suoi componenti il Presidente. Si riuniscequando ne ravvisino l’opportunità il suo Presidente o il Presidente della Fondazione o almeno cinque componenti del Consiglio di amministrazione o dell’Assemblea o del Comitato scientifico.
Il Comitato dei garanti ha il compito di verificare, formulando anche osservazioni e proposte all’Assemblea e al Consiglio di amministrazione, la coerenza nel tempo delle scelte della Fondazione con le prospettive di pensiero e metodologiche di Ermanno Gorrieri e la corrispondenza delle attività con le finalità statutarie.
Art. 14 – Il Segretario
Il consiglio di amministrazione della Fondazione potrà nominare un Segretario anche fra i suoi componenti od altra persona di fiducia.
Il Segretario organizzal’attività della Fondazione e collabora con il Presidente nelle funzioni di coordinamento degli organi e delle attività; cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione; predispone il rendiconto annuale della gestione; redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di amministrazione, di cui funge da segretario; esercita ogni altra funzione che gli sia delegata dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.
Art. 15 – Gratuità degli incarichi
Tutti gli incarichi relativi all’Assemblea, al Consiglio di amministrazione, al Comitato dei garanti, al Comitato scientifico, al Presidente e al Presidente onorario sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese, nel rispetto del limite massimo di cui all’articolo 10, sesto comma, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 16 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria, a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di amministrazione.
Art. 17 - Durata della Fondazione e destinazione del patrimonio
La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, in presenza di attività da liquidare, nomina uno o più liquidatori.
In caso di cessazione per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano, a liquidazione eseguita, saranno devoluti, su delibera del Consiglio di amministrazione e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, con destinazione prioritaria a favore dei paesi dell’Africa e, se funzionante al momento dell’eventuale cessazione della Fondazione, a “Reggio Terzo Mondo ONG”. Va sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
La presente disposizione non può essere oggetto di modifiche statutarie.
Art. 18 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia di fondazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di Onlus.